Deroga per accensione impianti di riscaldamento

ORDINANZA N. 32 DEL 09/10/2024

OGGETTO: Deroga per accensione impianti di riscaldamento.

IL SINDACO

VISTO l’art. 4 del D.P.R. nr. 74 del 2013, che individua i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale; PRESO ATTO che il Comune di Acqui Terme è inserito nella zona climatica E e che ciò comporta un orario massimo di funzionamento degli impianti termici di 14 ore giornaliere nel periodo compreso tra il 15 ottobre e il 15 aprile di ogni anno, successivamente ridotto a 13 ore per effetto del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 383 del 6 ottobre 2022;
VISTO l’art. 5 del DPR nr. 74 del 2013 che attribuisce ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita;
EVIDENZIATO che nei prossimi giorni si prevedono temperature al di sotto della media stagionale;
RITENUTO pertanto necessario dare indicazioni relativamente all’anticipo dell’accensione degli impianti di riscaldamento come previsto all’art. 5 del DPR nr. 74 del 2013;

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa: la deroga all’accensione come prevista da normativa degli impianti di riscaldamento, a partire dalla data del 9/10/2024, con un massimo di ore giornaliere 13;

ORDINA ALTRESI’

ai componenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

DISPONE
che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune di Acqui Terme

INFORMA

– che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio nei termini e nei modi previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell’atto stesso entro il termine previsto dalla legge – ovvero sessanta giorni – decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. Qualora sia proposta azione di condanna, anche in via autonoma, il ricorso è notificato altresì agli eventuali beneficiari dell’atto illegittimo, ai sensi dell’articolo 102 del codice di procedura civile;

– che in alternativa al ricorso al T.A.R., entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento può essere proposto ricorso al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Acqui Terme, 9 ottobre 2024
IL SINDACO Dott. Danilo RAPETTI SARDO MARTINI

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